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Maternità

Comunicazione stato di gravidanza

Ogni lavoratrice (dipendente a tempo indeterminato o determinato) o frequentante che svolga attività equiparata al lavoro dipendente dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, soggetti ad essi equiparati, studenti dei corsi universitari quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e siano esposti a rischi), è tenuta a comunicare TEMPESTIVAMENTE il proprio stato di gravidanza contattando il referente locale per la Sorveglianza Sanitaria che provvederà ad attivare la procedura prevista.

Per l’espletamento della pratica verrà richiesta la compilazione dell’apposito modulo (disponibile per il download alla voce "Modulistica", a fondo pagina) a cui allegare:

  • una relazione della propria attività attestante l’assenza di rischi, redatta su carta intestata e firmata dalla lavoratrice e p.v. dal proprio Responsabile di attività;
  • certificato del medico specialista o esito di esame ecografico in cui sia chiaramente riportata la data presunta del parto (d.p.p.).

Si ricorda che copia di questa documentazione dovrà essere trasmessa dalla lavoratrice stessa anche alla Divisione competente dell’Amministrazione Centrale/Locale che si occupa dell’erogazione dello stipendio/borsa.

A completamento della pratica e previo aggiornamento della scheda SERI per la valutazione dei rischi lavorativi la lavoratrice dovrà sottoporsi a visita da parte del Medico Competente per il rilascio dell’opportuno certificato.

Importante:

ll Responsabile dell’attività della lavoratrice deve provvedere affinché essa venga allontanata da mansioni ritenute incompatibili con lo stato di gravidanza per essere adibita a mansioni alternative non rischiose né vietate (sostanzialmente sono consentite attività didattiche, di ricerca o di supporto alla medesima, con uso di videoterminale inferiore alle 20 ore settimanali). Per alcuni rischi (biologico, radioisotopi, chimico, turni notturni, ecc.) questa collocazione in mansioni alternative deve proseguire anche fino al settimo mese dopo il parto.

Di regola, la lavoratrice gestante si astiene dal lavoro due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo lo stesso.

Qualora la lavoratrice intendesse usufruire della flessibilità del congedo di maternità (ovvero astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi) dovrà inoltrare la richiesta nel corso del settimo mese di gravidanza e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di collocamento in congedo obbligatorio, contattando il referente locale per la Sorveglianza Sanitaria che provvederà ad attivare la procedura prevista per cui è richiesta la compilazione, in triplice copia, dell’apposito modulo (v. MODULISTICA) a cui allegare:

  • il certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante la data presunta del parto e che la proroga dell'attività lavorativa fino all'ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
  • Una copia di questa documentazione dovrà essere trasmessa dalla lavoratrice stessa anche alla Divisione competente dell’Amministrazione Centrale/Locale che si occupa dell’erogazione dello stipendio/borsa.

A completamento della pratica la lavoratrice dovrà sottoporsi a visita da parte del Medico Competente il cui parere favorevole è vincolante per l’approvazione della richiesta.

Al termine del congedo di maternità la lavoratrice dovrà immediatamente rendere nota la ripresa della propria attività lavorativa al medico competente, e p.c. alla referente locale della Sorveglianza Sanitaria, ed alla Divisione dell’Amministrazione Centrale/Locale che si occupa dell’erogazione dello stipendio/borsa.

Si ricorda infatti che la ripresa del servizio è subordinata all’approvazione del Medico Competente.

Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono disponibili anche sulla intranet di ateneo, alla sezione Servizi di prevenzione e protezione area di Medicina e Chirurgia.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2023 13:55
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